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RESPINTO IL RICORSO AL TAR
Via Partenope prima della pedonalizzazione

RESPINTO IL RICORSO AL TAR

In data 13 dicembre 2013, è stata depositata la sentenza con cui la I Sezione del TAR Campania, presieduta dal giudice Cesare Mastrocola, estensore il giudice Michele Buonauro, ha respinto il ricorso presentato da alcuni cittadini contro i provvedimenti che regolano il traffico nella zona di Via Caracciolo e Via Partenope. Se, come spesso si sente dire, “le sentenze non si commentano”, ci rendiamo disobbedienti per questa. E’ utile ricordare che i ricorrenti impugnarono la delibera di Giunta Comunale numero 839/12 con cui fu approvato il Piano Particolareggiato del Traffico e la connessa ordinanza sindacale 603/12.
Nel merito, nutriamo qualche perplessità sulle motivazioni del rigetto. Il Collegio ritiene infondati i motivi sulla scorta di coordinate giurisprudenziali (nemmeno maggioritarie), riferite all’istituzione delle ZTL, trascurando il fatto che, nel caso di specie, la “ZTL del mare” fu introdotta con un atto di pianificazione (il piano particolareggiato di cui alla delibera 839), per cui era in primo luogo da chiarire la legittimità o meno di quest’ultimo.
Altre osservazioni tecniche, che abbiamo ritenuto interessanti nel contestare la sentenza, preferiamo riservarle ad altra sede. E’ tuttavia curioso rilevare come sia la stessa I Sezione a citare ben 11 ordinanze sindacali che sono intervenute in rapida successione, in poco più di un anno, sull’oggetto del contendere con proroghe, modifiche e integrazioni.
Il linguaggio adottato in certi passi, poi, mostra un evidente autocompiacimento per la sua prosopopea burocratica (“momento logico propedeutico al giudizio”, “non siamo in presenza di una mutatio libelli”, “il mero accertamento dei vizi, in luogo dell’annullamento, non introduce né un petitum diverso e più ampio, né una causa petendi fondata su fatti costitutivi differenti”). Ma il vero capolavoro del TAR è nel merito del giudizio, quando parlano di UNESCO, di paesaggio (i cui rigidissimi vincoli, ben tre, sono invece platealmente e ripetutamente violati proprio dall’Amministrazione e a seguito della pedonalizzazione del lungomare), di eccezioni al divieto, ecc. ecc., e invece accennano solo trasversalmente a itinerari alternativi “sebbene più onerosi”, ignorando del tutto l’aggravamento di traffico e smog. Va infatti sottolineato che, nel 2013, proprio per effetto dei provvedimenti disposti da de Magistris e dalla consulente ex assessora Anna Donati, si sono avuti molteplici sforamenti nel PM10, tanto vero che il Comune è stato costretto a bloccare il traffico privato per molti giorni.
“Coloro i quali, come i ricorrenti, abitano in una zona limitrofa, hanno comunque a disposizione itinerari alternativi, i quali, sebbene più onerosi, non sono tali da configurare un impedimento serio e reale alla circolazione”. Quest’affermazione è di un’ipocrisia sconcertante: basta dare un’occhiata alla piantina qui sotto per capire i giri tortuosi a cui sono o saranno costrette decine, forse centinaia di migliaia di persone per aggirare il reticolo di divieti.
In conclusione, è fuor di dubbio che si tratta di una decisione squisitamente politica, ed in perfetta linea con la definizione che lo stesso de Magistris ha più volte dato ai suoi provvedimenti di chiudere al traffico il lungomare: “atto politico”. Resta da aggiungere l’incongruità di provvedimenti che sbarrano l’unico asse primario di collegamento tra est ed ovest di Napoli, trasferendo il traffico da strade ampie e scorrevoli a strade interne e altamente urbanizzate. Esattamente l’opposto di una corretta pianificazione dei flussi di traffico.
Torneremo molto presto su quest’argomento, che certamente non si esaurisce con una sentenza del TAR né con la rassegnazione di tutta la zona occidentale di Napoli.

Questa la sentenza del TAR

Questa la mappa che esemplifica la mostruosità dei provvedimenti

Questa la mappa che dimostra la mostruosità dei provvedimenti e le conseguenze disastrose sulla mobilità privata e sullo smog

 

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3 commenti

  1. Altro che se non è una sentenza politica se non addirittura addomesticata

  2. Mi pare che questa sentenza parta da un equivoco di base. Infatti, il TAR, nell’esame di merito, pone come presupposto che “le limitazioni riguardano esclusivamente l’utilizzo del veicolo privato”. Ciò è completamente errato! Infatti, l’aspetto più abberrante della/e delibere relative alla cd ZTL del mare non è la chiusura al traffico privato, come asserito dal TAR, bensì la PEDONALIZZAZIONE, ovvero la chiusura a TUTTO il traffico, privato e PUBBLICO di assi viari di primaria importanza come via Caracciolo e via Partenope. Tale chiusura, ha avuto come conseguenza l’abolizione di un’importantissima corsia preferenziale di scorrimento del traffico PUBBLICO, alla Riviera di Chiaia. Ed il traffico PUBBLICO è stato obbligatoriamente dirottato su strade di minore importanza e ampiezza, più adatte a viabiità lcale, accodato a quello dei mezzi privati. La conseguenza inevitabile e prevedibile è stato il deteriorameto ambientale per maggiori rilasci di fumi di scarico in atmosfera (il peggioramento delle condizioni per il traffico sia PUBBLICO che privato non può portare che a questo). Proprio quello che, secondo la sentenza, la delibera voleva evitare. Tutto ciò è sfuggito al TAR. COMPLIMENTI!!!
    15 ore fa · Mi piace · 5

  3. Assurdo, non si è mai visto da nessuna parte, in nessuna città con una amministrazione che si rispetti e che soprattutto pensa al reale bene di tutti i cittadini e non solo al bene di una parte di essi, un provvedimento che anziché far confluire il traffico attraverso le strade più lunghe e larghe, le cosiddette arterie primarie, fa esattamente l’opposto: fa confluire tutto le auto per vicoli e vicarielli asfissiando chi ci abita, “liberando” l’unica strada che non aveva bisogno di essere liberata da niente e da nessuno se non dalla inefficienza di chi avrebbe dovuto invece controllarla !

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